PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli interventi dello Stato nelle aree delle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del 1997, di seguito denominata «Commissione», allo scopo di verificare:

          a) lo stato dei processi di ricostruzione condotti nelle aree delle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del 1997;

          b) la misura delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per l'attuazione di interventi direttamente connessi agli eventi sismici del 1997 nelle aree di cui alla lettera a);

          c) le modalità e i tempi di impiego delle risorse finanziarie di cui alla lettera b);

          d) gli effetti sul territorio degli interventi finanziati dallo Stato ai sensi della lettera b), sia in ordine al recupero e alla ricostruzione del patrimonio immobiliare, sia in ordine al processo di rilancio economico delle aree interessate.

Art. 2.

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del

 

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Parlamento, ed è presieduta da un senatore o da un deputato nominato di intesa dai Presidenti delle due Camere.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge due vicepresidenti e due segretari.
      3. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento.
      4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

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      3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

      1. La Commissione conclude i suoi lavori entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentando una relazione conclusiva alle Camere.

Art. 7.

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in uguale misura, dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.